1

torino trib

TORINO – 13.04.2018 – Gli atti sono illegittimi

e il permesso di costruire è annullato. Così ha deciso il Tar Piemonte il 14 marzo –la sentenza è stata pubblicata ieri– sul ricorso contro l’eliporto privato parzialmente realizzato, prima della sospensione dei lavori disposta in via cautelare dal medesimo tribunale, lo scorso maggio da una famiglia russa che ha acquistato una villa in frazione Vedasco. I giudici amministrativi di primo grado, nel decidere sul ricorso presentato da un confinante che chiedeva l’annullamento di tutti gli atti (permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e idrogeologica) perché illegittimi, s’è pronunciato a loro favore, anche se con una formula che probabilmente non gli darà piena soddisfazione. Perché, così ha stabilito la Seconda sezione del Tar di Torino, gli atti non sono nulli per gravi vizi che rendono a priori illegittimo l’intervento edilizio, ma per carenze e difetti di istruttorie, imputabili non solo alla proprietà, ma soprattutto al Comune, ai suoi uffici e organismi di controllo.

L’oggetto del contendere è una piazzola di 490 metri quadrati in erba attorniata da uno spiazzo di circa 1.270 mq (4.700considerato il bosco circostante) ricavata in una zona boschiva contigua alla villa di Vedasco movimentando 700 metri cubi di terra e abbattendo numerose piante.

La domanda dei privati è stata presentata nel 2016. L’8 maggio 2017 è giunto il via libera del Comune, contestato subito dai vicini, che si sono rivolti al Tar. Il tribunale ha concesso la sospensione dei lavori a novembre, rinviando la decisione a marzo.

Quanto al permesso idrogeologico, il primo rilievo dei giudici – che hanno ribadito come non fosse diritto dei ricorrenti di essere consultati preventivamente al rilascio del permesso – è legato alle dimensioni dell’aviosuperficie, che a progetto erano superiori a 5.000 metri quadrati (soglia oltre la quale l’autorizzazione spetta alla Regione) ma ridotte in corso d’opera e circa 4.500. I giudici hanno anche evidenziato l’assenza del via libera al piano di rimboschimento chiesta alla Regione ma mai completata e un “grave difetto di istruttoria e motivazione”. Le motivazioni carenti riguardano anche l’autorizzazione Paesaggistica e, quindi, il permesso di costruire, che viene dichiarato illegittimo e annullato.

La sentenza mette anche a carico dei proprietari dell’aviosuperficie e del comune di Stresa le spese legali del ricorrente, quantificate in 5.000 euro ciasucno.

In concreto a Vedasco non cambia nulla: il cantiere resta bloccato a metà. Non ci sono però pronunciamenti che impongono il ripristino dello stato dei luoghi. Le strade che si prospettano, a meno che non ci sia un ricorso al Consiglio di Stato, sono quindi due: o il Comune riprende per conto proprio la pratica, approfondisce gli aspetti evidenziati dai giudici (la scorsa estate ci fu anche un sopralluogo dei tecnici municipali per verificare la conformità dell’intervento) e – se i pareri saranno positivi – la chiude rilasciando il permesso; oppure la stessa pratica viene ripresentata dalla famiglia russa. Al confinante resterebbe comunque il diritto a ricorrere eventualmente contro i nuovi e ulteriori atti.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti l'utilizzo dei cookie.