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VERBANIA – 14.02.2019 – Gli immobili “merce” sfitti

di costruttori e immobiliaristi non devono pagare l’Imu. Viene da Verbania e dalla Prima sezione della commissione tributaria provinciale l’innovativa decisione che potrebbe aprire a livello nazionale una nuova strada nell’applicazione dei tributi sugli immobili. Il collegio presieduto da Massimo Terzi e composto da Ciro Caramore (relatore) e Giulia Pavon, ha accolto cinque ricorsi presentati dallo studio legale Rabaini-Rovescalli per conto della curatela fallimentare (dottor Francesco Roman) di una società immobiliare del Vco, annullando altrettanti accertamenti Imu (gli anni vanno dal 2013 al 2017) emessi dal comune di Verbania.

Il principio giuridico valutato dai magistrati è l’interpretazione dello status dei cosiddetti beni merce, cioè quei beni –in questo caso immobili– che non hanno un uso strumentale (come sedi, magazzini o uffici…), ma rappresentano l’oggetto sociale dell’impresa. Per costruttori o società immobiliari sono quegli edifici costruiti in proprio, o acquistati sul mercato, il cui fine è essere rivenduti o affittati. Il problema si pone soprattutto per gli immobili concessi in affitto. La legge che ha istituito l’Imu afferma che l’imposta non è dovuta per gli immobili “fintanto che permanga tale destinazione (cioè che siano vendibili, ndr) e non siano in ogni caso locati”. Nel caso di specie il comune di Verbania ha interpretato il termine “fintanto” come una sorta di spartiacque, ritenendo che il tributo fosse dovuto dal momento in cui, per la prima volta, l’immobile veniva affittato. La tesi della curatela, sostenuta dallo studio Rabaini-Rovescalli su incarico del curatore Roman, è diversa: fintanto che sono locati, l’Imu è dovuto; nei periodi in cui gli immobili sono sfitti permane l’esenzione.

Di questo parere è stata anche la Commissione tributaria provinciale, che ha imposto al comune di Verbania –che ha resistito nel giudizio ribadendo la propria posizione– di ricalcolare l’Imu seguendo quel criterio, addebitando anche all’ente le spese del giudizio.

 

 

 

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